Lo statuto

ALLEGATO "B" AL N. 2335/1307 DI REP.                                          

 

ART. 1 - DENOMINAZIONE, FORMA GIURIDICA, DURATA, SEDE

1.1 E’ costituita, in forma di Associazione, con ininterrotta attività dal 12 dicembre 1985, con atto in medesima data a rogito Notaio Aldo Bellomo di Monza n. 64629/8797 di Repertorio, registrato a Monza il 24 dicembre 1985 al n. 16882 atti pubblici, l’Organizzazione di Volontariato denominata

“AMICI DELL'UNITALSI ODV”

Ente del Terzo Settore, di seguito chiamata per brevità “Associazione”.

Si precisa che l’acronimo ETS sarà utilizzato solo a partire dall’effettiva assunzione della qualifica da parte dell’Associazione.

1.2 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

1.3 L’Associazione ha sede nel comune di Vedano al Lambro (MB) e può costituire sedi secondarie.

1.4 Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell’ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.6 La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPI E FINALITA’

2.1 L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità solidaristiche, di utilità sociale e civiche, tra queste:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie;

c)                   prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d)                  organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e)                  formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f)                    alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

2.2. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

2.3               L'Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

2.4               Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.

ART. 3 - ADERENTI

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, nei limiti previsti dalla vigente normativa, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI

4.1 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

1)                  l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

2)                  la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

4.2   In caso di rigetto della domanda di ammissione, Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la relativa deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione. Quest’ultima decisione è inappellabile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi infra specificati.

Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4.3   La qualità di aderente cessa per:

-  dimissioni volontarie;

-  sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

-  mancato versamento della quota associativa per due anni;

-  per decesso;

-  per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

-  per persistente violazione degli obblighi statutari.

L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea;  la relativa decisione è inappellabile.

Nel caso di dimissioni, la relativa dichiarazione ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

4.4 I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

5.1 La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Essa è annuale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

5.2 Gli aderenti hanno diritto :

-  di partecipare all’Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente o per delega;

-  di conoscere i programmi con i quali I’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

-  di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

-  di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;

-  di dare le dimissioni in qualsiasi momento;

-  prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli aderenti sono obbligati:

-  ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

-  a pagare la quota associativa;

-  a svolgere le attività preventivamente concordate;

-  a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

5.3 Le prestazioni degli aderenti non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Possono essere rimborsate le spese sostenute per le attività prestate entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 – PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE

6.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6.2 L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

-  quote associative e contributi degli aderenti;

-  contributi di privati;

-  contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

-  donazioni o lasciti testamentari;

-  rimborsi derivanti da convenzioni;

-  rendite di beni mobili o immobili di terzi o di proprietà dell’Associazione.

6.3 L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché in conformità a linee guida adottate dagli organi preposti.

I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma congiunta del Presidente e del Segretario.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI Sono organi dell’Associazione:

-  l’Assemblea degli aderenti;

-  il Consiglio Direttivo;

-  il Presidente;

-  il Segretario;

-  l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

ART. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

8.1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci che abbiano regolarmente versato la quota associativa.

Essa si riunisce, sia presso la sede sociale sia altrove purché in Italia, ed è convocata dal Consiglio Direttivo; è presieduta dal Presidente che nomina il Segretario.

 

8.2 Essa è convocata: in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione mediante avviso reso pubblico presso la sede sociale ovvero inviato, anche a mezzo di posta elettronica, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

La convocazione avverrà mediante avviso di convocazione, con indicazione dell’ordine del giorno, reso pubblico presso la sede sociale ovvero inviato, con lettera scritta o messaggio e-mail, almeno sette giorni prima della data fissata.

8.3 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell' Associazione ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. L'assemblea delibera sulle seguenti materie: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approvazione del bilancio;

d)    responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e)    sull'esclusione degli associati;

f)     decidere annualmente le quota associative;

g)    sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

h)    approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i)      scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

l)       approvazione degli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

m)   approvazione del bilancio sociale;

n)     nomina del liquidatore e deliberazione in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell’Associazione) secondo la disposizione del successivo art. 17;

  • o)     determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione ed approvare l’eventuale regolamento interno;

p)     deliberazione in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

q)     ratificare le decisioni di competenza dell’Assemblea ma adottate in ipotesi di urgenza dal Consiglio Direttivo;

r)      proporre modifiche allo statuto;

s)      altri oggetti attribuiti dalla legge.

ART.10 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

10.1 L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

10.2 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Per queste ultime delibere non è ammessa la delega.

10.3 Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.

Si applicano i commi. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili e pertanto la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Associazione, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

10.4 Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Esso è composto da 9 (nove) membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti, dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L’eventuale sostituzione di componenti del Consiglio durante il triennio sono deliberate dal Consiglio e ratificate dall’Assemblea.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due componenti e le riunioni sono valide solo se presente la maggioranza dei suoi componenti e di ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale.

Le riunioni del Consiglio qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purché ricorrano  medesime condizioni stabilite per l'Assemblea degli associati.

11.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: 

-  eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

-  formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; 

-  predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale; 

-  predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

-  deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;  

-  deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; 

-  eleggere al suo interno il presidente ed il vicepresidente;  

-  redigere il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno; 

-  redigere il programma di attività ed approvare le iniziative per il raggiungimento dello scopo sociale; 

-  ratificare le attività poste in essere dal Presidente in casi di urgenza; 

-  proporre all’Assemblea l’esclusione del socio;

-  stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; 

-  curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;

-  deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea.

ART. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

Il Presidente:

-  ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

-  è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

-  convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

-  in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendo a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti I pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 13 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta deve essere fatta tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti principali:

-   provvedere al disbrigo della corrispondenza;

-   è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e di eventuali gruppi di lavoro;

-   predisporre lo schema del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo, che sottopone al

Consiglio Direttivo entro i termini previsti;

-   provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

-   provvedere alla  riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; - è responsabile del personale dipendente.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

14.1 L'Assemblea può nominare l'organo di controllo (monocratico o collegiale) o il revisore secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dall'articolo 2477 del Codice Civile.

La nomina dell'organo di controllo e del revisore legale è facoltativa qualora non sia disposto diversamente dalla legge.

L'Assemblea, con la decisione di nomina, provvede altresì alla determinazione del compenso spettante ai componenti aventi i requisiti di cui all'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e, nel caso di composizione collegiale, alla designazione del presidente.

L'organo di controllo ed il Revisore sono rieleggibili e durano in carica per il periodo stabilito dalla legge con le competenze ed i poteri di cui alle disposizioni in tema di società per azioni.

Salvo diversa disposizione di legge o dell'Assemblea, la revisione legale dei conti, se prevista dalla legge, è esercitata dall'organo di controllo.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'organo di controllo, l'Assemblea, su proposta motivata dall'organo di controllo, conferisce l'incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, e determina il relativo corrispettivo e gli eventuali criteri per il suo adeguamento durante l'incarico. Esso ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

14.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 del giugno 2001, n.231, qualora applicabili,nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D. Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio Consuntivo e del Documento di Previsione, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e con facoltà di intervento.

I membri dell'Organo di Controllo possono essere revocati in qualsiasi momento, anche singolarmente, quando occorre la giusta causa.

ART. 15 - GRATUITA’ DELLE CARICHE

Le cariche sociali: Presidente, Vice Presidente, componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, salvo quanto meglio previsto dalla vigente normativa, indicato al superiore articolo 14.1, sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 16 - BILANCIO

16.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Lo stesso deve essere formato, in ottemperanza alle norme di legge dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le  modalità di perseguimento delle finalità statutarie o dal solo rendiconto gestionale per cassa.

16.2 Nel caso di svolgimento di attività secondarie di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa a bilancio.

Il bilancio deve coincidere con l’anno solare e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Tutti gli adempimenti ad esso connessi vengono effettuati dal Consiglio Direttivo.

16.3 Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Sociale e cura gli adempimenti connessi.

ART. 17 - VOLONTARI

I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione e soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 - LAVORATORI

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I lavoratori dell’Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui alle vigenti normative e nei limiti ivi previsti.

L’Associazione rende conto del rispetto dei parametri normativi per la retribuzione dei lavoratori nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

ART. 19 - COPERTURA ASSICURATIVA

L’Associazione curerà per i propri aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

ART. 20 - MODIFICHE ALLO STATUTO – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti.

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei Soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea dei soci con voto favorevole di almeno 3/4 dei soci, convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 - LIBRI OBBLIGATORI

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

-  libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

-  registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

-  libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

-  libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

-  il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.TO FRANCO VILLA

F.TO FRANCESCO IOLI NOTAIO